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STATUTO DI
AZIONE GIOVANI
Capo I: Finalità, simboli e norme di adesione
(art. 1-3)
Capo II: Gli organi politici
(art. 4-13)
Capo III: Commissione di Garanzia e dei Probiviri
(art. 14-15)
Capo IV: Commissione Tesseramento
(art. 16)
Capo V: Incompatibilità
(art. 17)
Capo VI: Norme transitorie e finali
(art. 18)
CAPO 1 - FINALITA', SIMBOLI E NORME DI ADESIONE
Art. 1 - Finalità
"AZIONE GIOVANI" è il movimento unico e ufficiale dei giovani che si
riconoscono nelle finalità di Alleanza Nazionale, ispirato a ad una
visione spirituale della vita, avente la finalità di garantire la
dignità e gli interessi di tutti i giovani italiani. Azione Giovani
si impegna a diffondere nelle nuove generazioni il movimento
dell'identità nazionale nella più vasta prospettiva europea, in
coerente adesione ai valori tradizionali del nostro popolo.
Art. 2 - Emblema e bandiera
L' emblema di A.G. è composto dalla fiaccola tricolore e dalla
dicitura Azione Giovani. Ogni uso non conforme dell’emblema
ufficiale deve essere autorizzato dalla Direzione Nazionale.
Art. 3 - Limiti di età
Possono iscriversi ad A.G. tutti i giovani compresi tra i 14 e i 30
anni compiuti che non siano iscritti ad altri partiti politici.
L’iscrizione è consentita anche a coloro che pur non avendo compiuto
i 14 anni risultano iscritti alle scuole medie-superiori. Per i
Dirigenti Nazionali ed i membri dell’Esecutivo il limite di età è
elevato a 35 anni. Il Presidente Nazionale dura in carica ed è
rieleggibile fino al compimento del 35° anno di età. Raggiunti i
limiti di età le cariche nazionali decadono e non sono più
rinnovabili. Gli iscritti di A. G. che ricoprono le cariche di
Presidente Provinciale, Coordinatore Regionale, Dirigente Nazionale
e Membro dell’Esecutivo hanno l’obbligo di regolarizzare la loro
iscrizione ad A.N.
CAPO II - GLI ORGANI POLITICI
Art. 4 - Circoli
L'Unità fondamentale di A.G. è il Circolo, composto da almeno 10
membri riuniti per affinità territoriale, ambientale o tematica. La
costituzione del circolo è approvata dal Presidente Provinciale. Nel
caso di mancata approvazione il Presidente Provinciale inoltra con
proprio parere la richiesta alla Direzione Nazionale che decide a
maggioranza degli aventi diritto, sentita la Commissione
Tesseramento.
Organi del circolo sono: il Presidente, il direttivo e l’assemblea
degli iscritti. Il Presidente del circolo viene indicato
dall’assemblea degli iscritti e nominato dal Pres. Prov. Nel caso di
più circoli esistenti nello stesso Comune il Pres. Prov. di concerto
col Coord Reg può nominare un Coordinatore Comunale, sentito il
parere dei presidenti di circolo. Nei Comuni in cui non siano
costituiti Circoli di Ag il Pres. Prov., può designare un
fiduciario. Possono essere costituiti circoli anche fuori dal
territorio della Repubblica Italiana, la ratifica viene fatta dal
Presidente Nazionale di AG.
Art. 5 - Presidenti Provinciali
I Circoli sono federati di norma nei corrispondenti coordinamenti
provinciali di A.N. Il Presidente Provinciale di A.G. fa parte
dell'Esecutivo Provinciale di A.N. a norma dell'art. 45 dello
Statuto di A.N.
Sono organi provinciali: il Presidente Provinciale, il Direttivo e
la Conferenza Provinciale dei quadri dirigenti. Il Presidente
Provinciale nomina e presiede le riunioni di un Direttivo
Provinciale composto da non più di venti membri. La ratifica del
Direttivo Provinciale spetta al Presidente Nazionale, e si dà per
acquisita in mancanza di comunicazioni avverse dopo 30 gg dall'invio
della richiesta. I membri dell’Esecutivo Nazionale ed i Dirigenti
Nazionali partecipano, senza diritto di voto, ai direttivi
provinciali della federazione in cui sono iscritti; il Coordinatore
regionale può partecipare ai direttivi provinciali delle federazioni
che ricadono nella propria regione. Il Presidente Provinciale,
nell’ambito del quadro delineato dalle direttive nazionali, ha
facoltà esecutiva e autonomia organizzativa e politica nel
territorio di propria competenza. Il Presidente Provinciale dura in
carica tre anni e viene eletto dall' Assemblea degli iscritti. Alla
scadenza del mandato il Pres. Prov. uscente convoca il Congresso
Provinciale, nel caso di inerzia dello stesso alla convocazione
provvede il Coordinatore Regionale ovvero il Presidente Nazionale.
Il Pres. Prov. raccoglie il tesseramento annuale e le relative quote
di adesione, ne invia per conoscenza una copia al Coordinatore
Regionale e ne cura l’inoltro alla Direzione Nazionale.
Il Pres. Prov. può, con motivazione scritta da allegare al
tesseramento, negare la ratifica dell'adesione individuale nei casi
in cui ritenga opportuno adottare tale provvedimento. In tal caso
curerà comunque l'inoltro delle domande in sospeso sulle quali
deciderà il Presidente Nazionale, sentita la Commissione
Tesseramento. Qualunque procedura di raccolta del tesseramento
differente rispetto a quella sopra descritta si considera
illegittima e non sanabile. Il Pres. Prov. convoca e presiede la
Conferenza Provinciale dei quadri di AG, organo consultivo composto
dai membri dell’Esecutivo Nazionale, della Direzione Nazionale, del
Coordinamento Regionale, del Direttivo Provinciale, dai presidenti
di circolo, dai coordinatori comunali, da tutti gli eletti, iscritti
ad AG negli Enti Locali, nelle Università, nelle scuole, dai
responsabili provinciali di organizzazioni ed associazioni che
insistono sul territorio provinciale ed esprimono, nei settori di
loro competenza, la medesima visione metapolitica del Movimento,
previa sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il direttivo
provinciale.
Art. 6 - Coordinatori Regionali
Nell’ambito di una stessa regione è istituito il Coordinatore
Regionale. Il Coord. Reg. viene eletto dai Presidenti Provinciali di
AG e di AU che insistono sul territorio regionale, dai Dirigenti
Nazionali eletti all’Assemblea Nazionale iscritti in una delle
federazioni provinciali di A.G. costituenti la regione.
Sono organi regionali: il Coordinatore, il Coordinamento e la
Conferenza Regionale dei quadri dirigenti. Il Coordinatore Regionale
esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica
dell'attuazione della linea politica determinata dalla Direzione
Nazionale. Il Coord. Reg. riferisce periodicamente in tal senso
all'Esecutivo Nazionale. Il Coordinamento Regionale è composto dal
Coord. Reg., dai membri dell’Esecutivo Nazionale, dai Dirigenti
Nazionali, dai Presidenti Provinciali della regione, da cinque
componenti nominati dal Coordinatore Regionale.
Il Coord. Reg. rimane in carica per tre anni. La Conferenza
Regionale dei quadri , organo consultivo, è composta da tutti i
componenti del Coordinamento regionale, da tutti gli eletti di AG
negli Enti Locali, nelle Università, nelle scuole, dai responsabili
regionali di organizzazioni ed associazioni che insistono sul
territorio regionale ed esprimono, nei settori di loro competenza,
la medesima visione metapolitica del Movimento, previa
sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Coordinamento
Regionale.
Art. 7 - Direzione Nazionale
La Direzione Nazionale è l'organo che elabora e determina gli
indirizzi politici generali del Movimento, esamina e approva i
bilanci preventivi e consuntivi. Approva a maggioranza dei 2/3 degli
aventi diritto al voto le modifiche al presente statuto. E'
costituita da sessanta membri, trenta eletti dal Congresso Nazionale
e trenta nominati dal Presidente Nazionale, di cui 10 in ragione del
premio di maggioranza.
I componenti dell’Esecutivo Nazionale ed i Coordinatori Regionali
partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione,
alla quale sottopongono periodicamente i loro programmi e le loro
considerazioni.
La Direzione Nazionale è presieduta e convocata, d’intesa con il
Presidente Nazionale, da un Presidente della Direzione Nazionale che
viene eletto dalla Direzione Nazionale a maggioranza. Il Presidente
della Direzione Nazionale redige l’ordine del giorno e garantisce il
corretto svolgimento dei lavori. La Direzione Nazionale è
validamente convocata in presenza della metà più uno dei suoi
componenti. La direzione nazionale costituisce al suo interno
l’Ufficio di Presidenza, composto dal presidente e da due vice
presidenti.
Il Dirigente Nazionale che non dovesse presentarsi per tre sedute
consecutive alle riunioni della Direzione Nazionale (intendendo per
seduta l’intero arco della stessa), senza aver addotto giustificati
motivi, decade automaticamente.
La Dir. Nazionale, a tre anni dalla celebrazione del Congresso
Nazionale, richiede al Presidente Nazionale A.N. l’indizione di un
nuovo Congresso.
Art. 8 - Esecutivo Nazionale
L' Esecutivo Nazionale, organo che ha il compito di attuare la
politica del movimento, è composto da un massimo di venticinque
membri nominati dal Presidente Nazionale e ratificati dalla
Direzione Nazionale. Ne fa parte di diritto il Presidente Nazionale
di Azione Universitaria ed il responsabile nazionale per la politica
studentesca.
Le deleghe ed i dipartimenti sono direttamente assegnati dal
Presidente Nazionale a singoli membri dell’esecutivo in ragione
delle specifiche competenze di ognuno relativamente alle questioni
di particolare rilevanza politica, sociale e culturale. Nel caso di
rimozione ad opera del Presidente Nazionale dall’incarico di membro
dell’Esecutivo Nazionale il componente rimosso viene integrato nella
Direzione nazionale senza conseguenze a carico dei dirigenti
surrogati. In questo caso è fatto obbligo al Presidente Nazionale di
procedere alla sostituzione individuando il sostituto nell’ambito
della Direzione stessa, fatto salvo il numero massimo complessivo di
60 Dirigenti Nazionali.
Art. 9 - Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale,
rappresenta in ogni sede, politicamente e giuridicamente, le
finalità e gli interessi di A.G. Convoca e presiede l'Esecutivo
Nazionale. Nomina l'Esecutivo Nazionale attribuendo i relativi
incarichi così come previsto dall'articolo 8. Il Pres. Naz. di A.G.
delibera sui ricorsi concernenti il tesseramento previa istruttoria
della Commissione Tesseramento.
Il Pres. Naz. di A.G. può essere rimosso dal suo incarico dal
Presidente Nazionale di A.N. Richiesta in tal senso può essere
rivolta al Presidente Nazionale di A.N. dai tre quarti della
Direzione Nazionale.
Art. 10 - Assemblea Nazionale
Il Congresso Nazionale è l'organo supremo di A.G., elegge il
Presidente Nazionale e trenta dirigenti nazionali, elabora ed
esprime le linee politiche fondamentali per l'intera organizzazione.
Sono delegati elettivi di diritto al Congresso Nazionale:
il Presidente Nazionale uscente;
i membri della Direzione Nazionale (in carica da almeno 60gg);
i Coordinatori Regionali eletti;
i Presidenti Provinciali di A.G. eletti;
i Presidenti Provinciali di Azione Universitaria eletti.
Sono delegati elettivi:
i delegati eletti nelle assemblee provinciali in maniera
proporzionale ai votanti delle relative assemblee.
Sono invitati al Cong. Naz. gli iscritti ad A.G. eletti al CNSU, nel
parlamento nazionale e nei consigli regionali.
Il Presidente viene eletto con la maggioranza assoluta dei votanti
in prima votazione; in caso di mancato raggiungimento del quorum in
prima votazione, si dà luogo al ballottaggio tra i primi due.
I Dirigenti Nazionali vengono eletti in base a liste di candidati
collegati ad un candidato alla Presidenza, con ripartizione
proporzionale dei seggi. La Direzione Nazionale è delegata ad
adottare il regolamento delle Assemblee in sintonia con le
indicazioni esposte nel presente Statuto.
Trascorsi tre anni dalla celebrazione del Congr. Naz. la Direzione
Nazionale richiede alla direzione del partito l’indizione di un
nuovo Congr. Naz.
Art. 11 - Conferenza Nazionale Quadri dirigenti
La Conferenza Nazionale è organo consultivo convocato dal Presidente
Nazionale di A.G. per la discussione delle tematiche politiche di
attualità e la progettazione di iniziative e campagne nazionali. Vi
partecipano: Presidenti Provinciali, Coordinatori Regionali,
Dirigenti Nazionali e membri dell’Esecutivo Nazionale.
Art. 12 - Università
Gli studenti universitari iscritti ad A.G. che intendono dedicarsi
prevalentemente alla politica universitaria, si costituiscono in
appositi Circoli di Ateneo, uniche strutture di A.G. deputate a
svolgere attività all'interno dell'Università. Il Presidente di
Ateneo viene eletto ogni tre anni dagli iscritti al medesimo
Circolo. Analogamente, gli iscritti ai Circoli di più Atenei
ricadenti nello stesso Coordinamento Provinciale, eleggono il
Presidente Provinciale di Azione Universitaria.
La presidenza provinciale di AU può essere costituita solo nelle
province sedi di rettorato.
Nel caso di province dove esiste un unico Ateneo la carica di
Presidente di Ateneo coincide con quella di Presidente Provinciale
universitario.
Il Presidente Provinciale di A.U. è eletto dagli iscritti ai Circoli
di Ateneo. A livello di Ateneo il Presidente nomina un Direttivo
universitario. Il presidente di Ateneo o, se esiste, Provinciale,
nomina un direttivo universitario composto fino ad un massimo di 8
membri, fa parte di diritto del Direttivo di A.G., nella qualità di
Vice-Presidente, tranne nel caso di facoltà distaccate.
I Presidenti di Ateneo, i Presidenti Provinciali Universitari, i
delegati eletti nelle Assemblee Provinciali, I membri del gruppo di
A.U. al CNSU, i Dirigenti Nazionali di A.U costituiscono l'Assemblea
Nazionale Universitaria, che elegge il Presidente Nazionale di A.U.
e i dieci membri elettivi della Direzione Nazionale di A.U.
In caso di gravi conflitti tra il Presidente Provinciale di A.G. e
il Presidente Provinciale di A.U., decide il Presidente Nazionale di
A.G. sentito il Presidente Nazionale di A.U.
Il Presidente Nazionale di A.U., di comune accordo con il Presidente
Nazionale di AG, può commissariare per gravi e giustificati motivi
il Pres. Prov. di Azione Universitaria con le medesime modalità
necessarie al commissariamento del Pres. Prov. di AG.
Il Presidente Nazionale di A.U. può essere rimosso dal suo incarico
dal Presidente Nazionale di A.G. per gravi motivi, in accordo con il
Presidente Nazionale di A.N.
Per quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia al
regolamento di A.U, approvato dai 2/3 dell’Assemblea Nazionale di
A.U e ratificato dai 2/3 delle Direzioni Nazionali di AG e AU
riunite in seduta congiunta.
Art. 12 bis - Scuole
La sigla che Azione Giovani utilizza nelle scuole medie-superiori è
Azione Studentesca. Il Presidente Nazionale Di AG nomina il
Responsabile Nazionale di AS tra i componenti dell’Esecutivo. Ogni
Presidente Provinciale di A. G. provvede alla nomina di un
responsabile provinciale studentesco. Il responsabile nazionale di
A. S. convoca e presiede la Conferenza Nazionale di AS, organo
consultivo composto dai responsabili provinciali studenteschi.
Art. 13 - Sigle parallele
La Direzione Nazionale può deliberare la costituzione di
associazioni parallele o di area, qualora ne ravvisi l'opportunità,
per creare strumenti di penetrazione nel mondo giovanile più
efficaci e specifici. In tal caso devono essere chiaramente indicate
le competenze attribuite, i margini di autonomia organizzativa, le
relazioni istituzionali con A.G.
CAPO III - COMMISSIONE DI GARANZIA E DEI PROBIVIRI
Art.14
La Commissione è eletta dall’Assemblea Nazionale ed è formata da 5
membri: un presidente, il suo vice, tre componenti.
La Commissione si riunisce in via straordinaria ed esprime pareri
obbligatori, non vincolanti, sulle situazioni dove potrebbe essere
richiesto un provvedimento disciplinare di commissariamento,
sospensione o espulsione a carico di un qualsiasi iscritto.
La Commissione effettua verifiche circa la veridicità dei fatti e
provvede a relazionare per iscritto il Pres. Naz. di A.G.
L’azione disciplinare, a carico degli iscritti che non osservano i
doveri sanciti dal presente Statuto o che abbiano leso con il loro
comportamento l’immagine pubblica di A.G., può essere promossa dal
Presidente Nazionale di Ag, dai Presidenti Provinciali, dai
Coordinatori Regionali, dai Dirigenti Nazionali, dai membri
dell’Esecutivo nell’ambito del territorio di loro competenza.
I componenti l’Esecutivo, la Direzione Nazionale, i Coordinatori
Regionali, i Presidenti Provinciali possono essere deferiti alla
Commissione solo dal Presidente Nazionale.
Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
a) ammonizione e censura;
b) sospensione a tempo determinato;
c) sospensione a tempo indeterminato;
d) espulsione e conseguente destituzione da qualsiasi incarico.
Il Presidente Nazionale può adottare nei confronti dell’iscritto
deferito, in attesa di definitiva decisione da parte dell’organo
disciplinare competente, provvedimenti sospensivi a carattere
cautelare.
Art. 15
Il Presidente Provinciale per gravi e giustificati motivi, può
disporre il commissariamento del Presidente del circolo, inviandone
le motivazioni al Presidente Nazionale di A.G. Opposizione al
provvedimento può essere inoltrata alla Commissione di Garanzia che
riferisce alla Direzione Nazionale.
Il Presidente Nazionale può procedere, per gravi e giustificati
motivi, al commissariamento di Presidenti Provinciali e Coordinatori
Regionali.
Il Presidente Nazionale può revocare l’incarico di componente
dell’Esecutivo. Può procedere altresì alla revoca dei Dirigenti
Nazionali previo parere favorevole della Direzione Nazionale che si
esprime a maggioranza di due terzi.
Il provvedimento di commissariamento dei Presidenti Provinciali, dei
Coordinatori Regionali e quello di revoca dei Dirigenti Nazionali
devono essere preceduti dal parere obbligatorio della Commissione di
Garanzia e dei Probiviri
Il Presidente Nazionale di A.U., sentito il parere del Presidente
Nazionale di A.G. può procedere al commissariamento del Presidente
Provinciale di A.U. secondo le medesime modalità previste dal
presente articolo per il commissariamento del Presidente Provinciale
di A.G.
Il commissariamento ha durata massima di sei mesi, trascorsi i
quali, è convocata l’assemblea di circolo, provinciale o regionale,
sulla base dell’ultimo tesseramento ratificato.
Capo IV - COMMISSIONE TESSERAMENTO
Art. 16
La Commissione è eletta dalla Direzione Nazionale ed è composta da
un Presidente, un vice presidente e tre componenti. Il Presidente
della Commissione è il Responsabile del tesseramento nominato in
seno all’Esecutivo Nazionale dal Presidente Nazionale di AG.
La Commissione esprime parere obbligatorio, non vincolante, in tutte
le controversie relative al tesseramento ad A.G. ed alla
costituzione dei circoli.
CAPO V - INCOMPATIBILITA'
Art. 17
I membri dell’Esecutivo Nazionale sono incompatibili con l’incarico
di Dirigente Nazionale. La carica di Coordinatore Regionale è
incompatibile con quella di Presidente Provinciale.
Nel caso in cui un Presidente Provinciale venga eletto Coordinatore
Regionale deve essere convocata l'Assemblea entro 3 mesi. La carica
di Presidente Provinciale di A.G. è incompatibile con quella di
Presidente Provinciale di A.U.
La carica di componente della Commissione di Garanzia è
incompatibile con qualsiasi altra.
CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 18
La commissione di garanzia e dei probiviri è eletta dalla Direzione
Nazionale con maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al
voto.
Nelle more della convocazione del Congresso Nazionale di AU, il
Commissario Nazionale di Azione Universitaria è nominato dal
Presidente di A.G.
La Commissione Statuto eletta dal Congresso Nazionale rimane in
carica fino alla prossima scadenza statutaria per l’interpretazione
autentica del presente Statuto.
I Membri dell’Esecutivo Nazionale, della Direzione Nazionale, I
Coordinatori Regionali, I Presidenti Provinciali eletti o nominati
in occasione del secondo congresso Nazionale mantengono il loro
incarico sino alla scadenza del proprio mandato, anche in deroga ai
limiti d’età stabiliti all’art. 3 del presente statuto.
Roma, 28 Aprile 2004
Commissione Statuto Nazionale
Nicola Procaccini
Ettore De Conciliis
Daniele Porena
Fabrizio Tatarella
Daniele Romeo
Francesco Bucciarelli
Ruggero Razza
Giuseppe Riccio
Il presente statuto è stato approvato all'unanimità dalla direzione
nazionale di Azione Giovani nella seduta del 28 aprile 2004. |